Associazione Viva Voglia
Art.I
Costituzione, denominazione e sede
E’ costituita con sede in Genova in Via dei Santi Giacomo e Filippo 15/5 CAP 16122,
l’Associazione denominata “Viva Voglia”, di seguito “Associazione”.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. L’Associazione non ha scopo di lucro.
Art.II Scopi e finalità
Scopi di particolare attenzione sono i successivi punti A e B:
A) Lo sviluppo e promozione del concetto di Sessualità Completa
Tale concetto, ancora in fieri, ha molti sinonimi/aggettivi che ne integrano e arricchiscono il
significato, come quelli di sessualità: inclusiva, estensiva, solidale, coraggiosa, identitaria, ri-
scoprente, del riconoscimento, di comunanza, di relazione, ampia, aperta, piena, profonda,
consapevole, rigenerativa, creativa, vitale.
Al fine di delineare e vivere al meglio questo concetto, l’associazione persegue la ricerca, il
confronto, ed agisce con tutti quei soggetti che ritiene siano portatori di un qualcosa di arricchente
per l’associazione stessa, i suoi soci, la società attuale e quella futura.
Ulteriori informazioni su come l’associazione si prefigge di interagire con il mondo e sul concetto di
sessualità completa sono contenuti nel suo Manifesto.
Quale che sia lo sviluppo futuro del concetto di sessualità completa, e quello che verrà individuato
come il termine più rappresentativo, tale concetto e il suo perseguimento non potranno mai
snaturare quello che è il suo cuore fondativo, ovvero:
“La ricerca del godimento di una vita in cui la sessualità sia volta al benessere bio-psico-sociale,
ed a una sua maturazione interiore, tanto della persona quanto della comunità, quale che sia
l’attuale situazione di questi soggetti.”
B) Promuove lo sviluppo anche in Italia delle figure professionali:
dell’ Accompagnatore alla Riscoperta della Sessualità (ARS);
della cosiddetta figura del Lovegiver;
delle categorie di professionisti del settore Sex Working,
che svolgano attività in maniera libera, consapevole, volontaria, nel rispetto della dignità della
persona e non lesiva del suo benessere bio-psico-sociale.
L’associazione promuove ciò al fine di:
Consentire anche alle persone con disabilità e fragilità il favorire di un benessere bio-psico-
fisico/emotivo sociale, all’acquisizione di fiducia in sé stessi, ed a vivere un rapporto diverso
e positivo con la propria fisicità;
Raggiungere e garantire un cambiamento sociale riguardo alla percezione tra le
disabilità/fragilità e la sessualità. Portando il rapporto disabilità/fragilità-sessualità non più
ad esser visto come qualcosa di disdicevole, imbarazzante, secondario, ed altre
connotazioni negative o amorali.
Raggiungere e garantire un cambiamento sociale riguardo all’idea di sessualità, per tutti.
Ove la scoperta della propria personale diversità nella sessualità, e nel poterne godere ed
esprimerla, possa esser riconosciuta e accettata come qualcosa di assodato nelle persone,
come nella società. Sempre laddove ciò non produca danni illeciti bio-psico-sociali e alla
dignità della (altrui) persona.
Art.III Risorse economiche – Fondo comune
- L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle
proprie attività da:
a) quote sociali
b) contributi degli aderenti
c) contributi di privati
d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche
e documentate attività o progetti;
e) donazioni e lasciti testamentari
f) rimborsi derivanti da convenzioni
g) entrate derivanti da attività progettuali, formative, commerciali e produttive marginali
h) ogni altra elargizione consentita dalle norme di Legge. - Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione,
fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile
fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività
istituzionali statutariamente previste. - Le attività dall’Associazione opera prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite
e volontarie fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in
alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Nondimeno, per alcuni obiettivi
specifici e ben definiti, i soci possono divenire incaricati speciali, attraverso precisa
procedura definita: “incarico speciale temporaneo”. Ai soci con tale qualifica/incarico,
potranno essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per “esser
messi nelle condizioni materiali di svolgere l’attività prestata”. A titolo esemplificativo questo
concerne: le spese di assistenza sanitaria che l’associato con disabilità ha dovuto
sostenere per svolgere l’attività a favore dell’associazione. Le attività di cui sopra devono
essere approvate dall’Associazione secondo apposita procedura e i rimborsi sono
subordinati all’effettiva presenza di fondi nella cassa dell’Associazione (non è prevista una
forma di credito per prestazioni volontarie se non nella forma di scambio di tempo). La
procedura definita: “incarico speciale temporaneo” è normata secondo deliberazioni
interne prese ai ⅔ dell’assemblea, o ai ¾ del consiglio direttivo. Le deliberazioni
prese dal comitato direttivo sono impugnabili dall’assemblea straordinaria e
soggette a nuova votazione. - L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni
esercizio il Comitato Direttivo redige il consuntivo e lo sottopone all’approvazione
dell’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Art.IV. Membri dell’Associazione
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le
persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è libera e volontaria ed impegna gli associati al rispetto degli obiettivi
dell’Associazione
Art.V Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
Sono soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa
ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo, che è subordinata alla presentazione
da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al
presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi
dell’Associazione.
- Il Comitato Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli
stessi avranno versato la quota associativa annuale. - Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea.
- La qualità di socio si perde: a) per recesso; b) per mancato versamento della quota
associativa annuale nei tempi previsti; c) per esclusione; e) per decesso. - L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo
nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli
eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione; b) che
svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione; c) che, in
qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione. - In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al
socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. Il recesso da parte dei soci
deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione ed ha effetto a partire dalla
annotazione sul libro soci; il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi
previsti dal Comitato Direttivo comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità
di alcuna formalità. - Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative
versate.
Art.VI. Doveri e diritti degli associati
I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate
dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
d) a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo, gratuito.
I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative;
d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione
dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
Art.VII. Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Comitato Direttivo
c) il Presidente
Art.VIII. L’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà
farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. L’Assemblea ordinaria
indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) elegge i componenti del Comitato Direttivo;
c) elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Comitato
Direttivo;
e) delibera l’esclusione dei soci dell’Associazione;
f) si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta
all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del
bilancio. L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Comitato Direttivo lo ritenga necessario o
ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, o da almeno un quarto
degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla
data della richiesta .
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento
dell’Associazione. A.S è convocata tramite:
- Convocazione straordinaria del Presidente
- Voto di maggioranza nel Comitato Direttivo, attraverso maggioranza dei ¾
- La richiesta di convocazione scritta effettuata dai ⅔ degli associati.
In Caso di modifica lo statuto, l’assemblea S. delibera attraverso votazione a maggioranza dei ¾
degli aventi diritto.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato
Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del
Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante i contatti
specificati dai soci al momento dell’iscrizione o modifiche successive (e mail, pec, telefono,
media online sotto forma di questionari/strumenti Calendar/organizzativi) almeno venti giorni
prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della
eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima
convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano
di persona o per delega tutti i soci.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione
quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione
l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
per delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei
presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa
devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre
quarti degli associati.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere trascritte nel verbale, sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario.
Art.IX. Il Comitato Direttivo
Il Comitato direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore
a 5 eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e
sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato direttivo decada
dall’incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non
eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Comitato, previa ratifica da parte
dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il
Comitato non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea a cui spetterà il
compito di eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene
meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni
l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato. Atto esente da imposta di bollo e
di registro ex art.8 L. 266/91
Comitato direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente ed un Segretario
tesoriere
Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta,
pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Comitato:
- eseguire il mandato dei soci e dell’assemblea
- predisporre il consuntivo a bilancio
- deliberare sulle domande di nuove adesioni
- predisporre gli eventuali regolamenti interni
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita
dell’ Associazione - compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non
siano propri dell’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa
annuale.
Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e
in assenza di entrambi dal membro più anziano.
Il Comitato Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi via email non meno di
otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-Presidente, lo
ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le
proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della
maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo
stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti
Art.X. Il Presidente
Il Presidente eletto dal Comitato direttivo, ha il compito di:
- presiedere lo stesso nonché l’assemblea dei soci,
- stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato direttivo,
- le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni
- non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
- Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
- In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso
di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Comitato Direttivo per
l’elezione del nuovo Presidente. - l Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso
d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati
nell’adunanza immediatamente successiva. - Facoltà di convocare l’assemblea straordinaria dei soci
Art.XI. Gratuità delle cariche associative
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.
Art.XII. Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e
qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore
che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30
giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Genova.
Art.XIV. Norma finale
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni
operanti in identico o analogo settore.
Art.XV. Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad
altre norme di legge vigenti in materia.

